(ASCA) - Roma, 12 lug - L'aula della Camera ha dato il via
libera al ddl sul testamento biologico che dovra' ora tornare
in terza lettura al Senato. In Europa non esiste ancora una
disciplina sul testamento biologico che gli Stati membri
possano recepire e alcuni paesi hanno adottato autonomamente
norme in materia.
FRANCIA. La materia del fine vita e' regolamentata con una
legge del 2005, ''Relativa ai diritti del malato ed alla fine
della vita'', che autorizza il medico, nel quadro di una
procedura collegiale, a prendere la decisione di limitare o
interrompere il trattamento, nel caso in cui la persona
malata non sia in grado di esprimere la propria volonta'.
In Francia viene risconosciuto il principio di rifiuto
dell'accanimento terapeutico, nel caso in cui le terapie
siano inutili e sproporzionate o abbiano il solo effetto del
mantenimento in vita artificiale. E' inoltre riconosciuta la
figura del fiduciario, da consultare nel caso il paziente sia
incapace di esprimere le proprie volonta'.
GERMANIA. Il testamento biologico in Germania non e' stato
oggetto di una normativa specifica, ma trova attuazione nella
pratica e conferma nella giurisprudenza. La Corte Suprema
federale, infatti, emise nel marzo 2003 una sentenza con la
quale dichiarava la legittimita' e il carattere vincolante
della ''Patientenverfuegung'', atto di disposizione del
paziente, quale specifica forma di dichiarazione di volonta'
ricondotta ''al diritto di autodeterminazione
dell'individuo''.
OLANDA. Il testamento biologico e' disciplinato dalla
Legge del 12 aprile 2001 ''Legge per il controllo di
interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio''. La norma contiene anche la disciplina relativa al
testamento biologico. Le dichiarazioni di volonta' possono
essere sottoscritte anche da minori, purche' i genitori siano
d'accordo se il minore ha fra i 12 e i 16 anni, mentre se ha
fra i 16 e i 18 anni e' sufficiente che ne siano stati
informati.
INGHILTERRA. Anche qui, come in Germania, il 'living will'
non e' espressamente previsto dalla disciplina legislativa,
ma e' riconosciuto, fin dal 1993, da una consolidata
giurisprudenza che ha fissato alcune condizioni per la
validita' del testamento biologico. Il punto di partenza fu
il caso Bland, relativo a un paziente in stato vegetativo che
veniva alimentato e idratato artificialmente. I giudici
decisero che i medici non avevano l'obbligo di somministrare
trattamenti ritenuti inutili a seguito della valutazione
scientifica della condizione di vita del paziente e che,
quindi, non erano rispondenti al suo ''migliore interesse''.
Dunque, qualora il paziente non sia in grado di accettare
o rifiutare il trattamento, i medici sono tenuti a decidere
dopo averne discusso con i familiari. Nel caso in cui il
paziente abbia espresso in precedenza una dichiarazione di
volonta' anticipata la validita' del testamento biologico e'
subordinata ad alcune condizioni tra cui il fatto che le
indicazioni siano state formulate dal malato nel possesso
della capacita' di intendere e di volere.
SPAGNA. E' dell'aprile 2008 la legge che permette ai
cittadini spagnoli di esprimere per iscritto le proprie
volonta' sulle scelte terapeutiche da ricevere nel caso non
fossero piu' capaci di intendere e di volere.


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