(ASCA) - Roma, 12 lug - L'aula della Camera ha approvato il
ddl sul testamento biologico stringendo le maglie dei punti
salienti del testo. La maggioranza si e' dimostrata compatta
e, con i voti favorevoli di Pdl, Lega e Udc (contrari Fli, Pd
e Idv), il testo ha ottenuto il via libera. Il provvedimento
dovra' ora tornare in terza lettura al Senato viste le
modifiche operate a Montecitorio.
Il ddl e' composto da otto articoli (inizialmente erano
nove, ma l'ottavo su 'Autorizzazione giudiziaria' e' stato
soppresso da un emendamento del Pdl) per sancire il ''no''
all'eutanasia, riconoscere il ''consenso informato'',
stabilire che la dichiarazione anticipata di trattamento
assume rilievo solo quando e' accertato che il soggetto si
trovi nell'incapacita' permanente di comprendere le
informazioni circa il trattamento sanitario e le sue
conseguenze per accertata assenza di attivita' cerebrale
integrativa cortico-sottocorticale. E ancora: alimentazione e
idratazione assistita potranno essere sospese solo ai
pazienti in fase terminale.
SANCITO 'NO' ALL'EUTANASIA. L'articolo 1 prevede la
''Tutela della vita e della salute'' quale ''diritto
inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase
terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non
sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte
accertata nei modi di legge'' e vieta ''ai sensi degli
articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio,
considerando l'attivita' medica e quella di assistenza alle
persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e
della salute nonche' all'alleviamento della sofferenza''.
E ancora: ''impone l'obbligo al medico di informare il
paziente sui trattamenti sanitari piu' appropriati''
riconoscendo ''come prioritaria l'alleanza tra il medico e il
paziente che acquista peculiare valore proprio nella fase di
fine vita''.
CONSENSO INFORMATO. L'articolo 2 e' dedicato al ''Consenso
informato'' e recita che ''salvo i casi previsti dalla legge,
ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso
informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo
libero e consapevole''.
E ancora, nel testo si legge che ''e' fatto salvo il
diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le
informazioni che gli competono'' e che il consenso informato
al trattamento sanitario ''puo' essere sempre revocato'' e in
caso di soggetto interdetto ''e' prestato dal tutore che
sottoscrive il documento'', ma ''non e' richiesto quando la
vita della persona incapace di intendere o di volere sia in
pericolo''.
DICHIARAZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTO SOLO SENZA ATTIVITA'
CEREBRALE. L'articolo 3 ''Contenuti e limiti della
dichiarazione anticipata di trattamento''. La dichiarazione
anticipata di trattamento, si legge, ''assume rilievo nel
momento in cui e' accertato che il soggetto si trovi
nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni
circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per
accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo' assumere
decisioni che lo riguardano. Tale accertamento e' certificato
da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore,
da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista
nella patologia da cui e' affetto il paziente. Tali medici,
ad eccezione del medico curante, sono designati dalla
direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove
necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza''.
Il testo del Senato parlava invece di soggetto ''in stato
vegetativo non piu' in grado di comprendere le informazioni
circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per
questo motivo non puo' assumetre decisioni che lo
riguardano''.
STOP ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE SOLO PER MALATI
TERMINALI. Sempre nell'articolo 3 si stabilisce che
alimentazione e idratazione assistita potranno essere
sospese, se non piu' efficaci nel fornire al paziente i
fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche
essenziali del corpo, ma solo ai pazienti in fase terminale.
Esse non sono considerate terapie e non possono formare
oggetto di dat.
RINUNCIA A TRATTAMENTI SPERIMENTALI. Nel testamento
biologico si potranno indicare solo i trattamenti terapeutici
cui si vuole essere sottoposti in caso di perdita di
coscienza e non quelli a cui invece non si vuole essere
sottoposti e il soggetto che scrive la dat puo' esplicitare
la rinuncia ad alcuni trattamenti sanitari di carattere
sproporzionato o sperimentale.
MODALITA'. Valide solo le dat sottoscritte in firma
autografata del paziente e, salvo che il soggetto sia
divenuto incapace, la dat ha validita' per 5 anni. Vengono
esclusi video o ricostruzioni postume. Le dat non saranno
vincolanti e alla fine a decidere sara' il medico perche' se
dalla sottoscrizione della Dat al momento della malattia vi
fossero progressi scientifici, il dottore non potrebbe
utilizzarli.
ASSISTENZA AI STATI VEGETATIVI. Ai pazienti in stato
vegetativo sara' garantita l'assistenza ospedaliera,
residenziale o domiciliare, prevista nei Livelli essenziali
di assistenza.
FAMILIARI. Se un paziente non dovesse nominare un
fiduciario (che puo' essere sostituito in qualsiasi momento
e, se nominato, e' l'unico legalmente autorizzato a
interagire con il medico sulla dat) i suoi compiti saranno
adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal Codice
Civile.
DAT NON VINCOLANTI. Gli orientamenti (erano ''volonta'''
nel testo del Senato) espressi dal paziente nelle
dichiarazioni anticipate di trattamento restano non
vincolanti per il medico curante. Un emendamento approvato in
aula ha soppresso la figura del ''collegio medico'' prevista
nel testo del Senato. Il collegio era chiamato a dirimere le
controversie tra medico curante e fiduciario in merito agli
orientamenti espresse dal soggetto nella sua dichiarazione
anticipata di trattamento.
Resta il fatto che gli orientamenti ''sono presi in
considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario,
annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali
ritiene di seguirle o meno''.
REGISTRO NAZIONALE. E' istituito il Registro delle dat
nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il
titolare dei dati contenuti nell'archivio e' il ministero
della Salute.


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