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ATTIVITÀ DEGLI AMICI

    BIOTESTAMENTO: NON VINCOLANTE E SOLO SENZA ATTIVITA' CEREBRALE, ECCO DDL

    (ASCA) - Roma, 12 lug - L'aula della Camera ha approvato il

    ddl sul testamento biologico stringendo le maglie dei punti

    salienti del testo. La maggioranza si e' dimostrata compatta

    e, con i voti favorevoli di Pdl, Lega e Udc (contrari Fli, Pd

    e Idv), il testo ha ottenuto il via libera. Il provvedimento

    dovra' ora tornare in terza lettura al Senato viste le

    modifiche operate a Montecitorio.

    Il ddl e' composto da otto articoli (inizialmente erano

    nove, ma l'ottavo su 'Autorizzazione giudiziaria' e' stato

    soppresso da un emendamento del Pdl) per sancire il ''no''

    all'eutanasia, riconoscere il ''consenso informato'',

    stabilire che la dichiarazione anticipata di trattamento

    assume rilievo solo quando e' accertato che il soggetto si

    trovi nell'incapacita' permanente di comprendere le

    informazioni circa il trattamento sanitario e le sue

    conseguenze per accertata assenza di attivita' cerebrale

    integrativa cortico-sottocorticale. E ancora: alimentazione e

    idratazione assistita potranno essere sospese solo ai

    pazienti in fase terminale.

    SANCITO 'NO' ALL'EUTANASIA. L'articolo 1 prevede la

    ''Tutela della vita e della salute'' quale ''diritto

    inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase

    terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non

    sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte

    accertata nei modi di legge'' e vieta ''ai sensi degli

    articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di

    eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio,

    considerando l'attivita' medica e quella di assistenza alle

    persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e

    della salute nonche' all'alleviamento della sofferenza''.

    E ancora: ''impone l'obbligo al medico di informare il

    paziente sui trattamenti sanitari piu' appropriati''

    riconoscendo ''come prioritaria l'alleanza tra il medico e il

    paziente che acquista peculiare valore proprio nella fase di

    fine vita''.

    CONSENSO INFORMATO. L'articolo 2 e' dedicato al ''Consenso

    informato'' e recita che ''salvo i casi previsti dalla legge,

    ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso

    informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo

    libero e consapevole''.

    E ancora, nel testo si legge che ''e' fatto salvo il

    diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le

    informazioni che gli competono'' e che il consenso informato

    al trattamento sanitario ''puo' essere sempre revocato'' e in

    caso di soggetto interdetto ''e' prestato dal tutore che

    sottoscrive il documento'', ma ''non e' richiesto quando la

    vita della persona incapace di intendere o di volere sia in

    pericolo''.

    DICHIARAZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTO SOLO SENZA ATTIVITA'

    CEREBRALE. L'articolo 3 ''Contenuti e limiti della

    dichiarazione anticipata di trattamento''. La dichiarazione

    anticipata di trattamento, si legge, ''assume rilievo nel

    momento in cui e' accertato che il soggetto si trovi

    nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni

    circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per

    accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa

    cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo' assumere

    decisioni che lo riguardano. Tale accertamento e' certificato

    da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a

    carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore,

    da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista

    nella patologia da cui e' affetto il paziente. Tali medici,

    ad eccezione del medico curante, sono designati dalla

    direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove

    necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza''.

    Il testo del Senato parlava invece di soggetto ''in stato

    vegetativo non piu' in grado di comprendere le informazioni

    circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per

    questo motivo non puo' assumetre decisioni che lo

    riguardano''.

    STOP ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE SOLO PER MALATI

    TERMINALI. Sempre nell'articolo 3 si stabilisce che

    alimentazione e idratazione assistita potranno essere

    sospese, se non piu' efficaci nel fornire al paziente i

    fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche

    essenziali del corpo, ma solo ai pazienti in fase terminale.

    Esse non sono considerate terapie e non possono formare

    oggetto di dat.

    RINUNCIA A TRATTAMENTI SPERIMENTALI. Nel testamento

    biologico si potranno indicare solo i trattamenti terapeutici

    cui si vuole essere sottoposti in caso di perdita di

    coscienza e non quelli a cui invece non si vuole essere

    sottoposti e il soggetto che scrive la dat puo' esplicitare

    la rinuncia ad alcuni trattamenti sanitari di carattere

    sproporzionato o sperimentale.

    MODALITA'. Valide solo le dat sottoscritte in firma

    autografata del paziente e, salvo che il soggetto sia

    divenuto incapace, la dat ha validita' per 5 anni. Vengono

    esclusi video o ricostruzioni postume. Le dat non saranno

    vincolanti e alla fine a decidere sara' il medico perche' se

    dalla sottoscrizione della Dat al momento della malattia vi

    fossero progressi scientifici, il dottore non potrebbe

    utilizzarli.

    ASSISTENZA AI STATI VEGETATIVI. Ai pazienti in stato

    vegetativo sara' garantita l'assistenza ospedaliera,

    residenziale o domiciliare, prevista nei Livelli essenziali

    di assistenza.

    FAMILIARI. Se un paziente non dovesse nominare un

    fiduciario (che puo' essere sostituito in qualsiasi momento

    e, se nominato, e' l'unico legalmente autorizzato a

    interagire con il medico sulla dat) i suoi compiti saranno

    adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal Codice

    Civile.

    DAT NON VINCOLANTI. Gli orientamenti (erano ''volonta'''

    nel testo del Senato) espressi dal paziente nelle

    dichiarazioni anticipate di trattamento restano non

    vincolanti per il medico curante. Un emendamento approvato in

    aula ha soppresso la figura del ''collegio medico'' prevista

    nel testo del Senato. Il collegio era chiamato a dirimere le

    controversie tra medico curante e fiduciario in merito agli

    orientamenti espresse dal soggetto nella sua dichiarazione

    anticipata di trattamento.

    Resta il fatto che gli orientamenti ''sono presi in

    considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario,

    annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali

    ritiene di seguirle o meno''.

    REGISTRO NAZIONALE. E' istituito il Registro delle dat

    nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il

    titolare dei dati contenuti nell'archivio e' il ministero

    della Salute.

     

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